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Separazione giudiziale e separazione consensuale, tutte le differenze

La difficoltà che due coniugi hanno di continuare la loro vita in compagnia l’uno dell’altro può portare alla drastica decisione della separazione. Nello specifico il nostro ordinamento prevede e riconosce due tipi di separazione legale, come può anche insegnarti e prospettarti un avvocato divorzista Verona, ovvero la separazione giudiziale e quella consensuale. Vediamo in cosa si distinguono.

Separazione consensuale, cos’è e come funziona

Per separazione consensuale si intende un accordo attraverso il quale i coniugi, anziché farsi la guerra, decidono di comune accordo come gestire il rapporto patrimoniale, l’affidamento dei figli e così via. La consensuale si può esperire tramite convenzione di negoziazione assistita, dinanzi all’ufficiale di stato civile del comune e in tribunale.

In tale ultimo caso, marito e moglie, firmano un accordo che viene poi congiuntamente depositato tramite ricorso presso la cancelleria del tribunale. Il giudice competente in materia (presidente del tribunale per essere più precisi) convoca i due coniugi e tenta con i due di esperire una riappacificazione. Qualora andasse a vuoto, valuta se il loro accordo sia conforme ai dettami normativi e si riserva di esprimere la sua valutazione concedendo separazione. Con decreto di omologa, rende dunque effettiva la separazione. La procedura è molta veloce, spesso si risolve in meno di sei mesi, nonché molto economica in quanto i coniugi si possono anche affidare ad un unico avvocato essendo concordi su quanto poc’anzi argomentato.

Separazione giudiziale, cos’è e come funziona

Rispetto alla consensuale, la separazione giudiziale ha una portata molto più complessa. I coniugi non trovano infatti un’intesa e facendosi la guerra devono affrontare un giudizio con due avvocati distinti. Le procedure sono molto più lunghe, e sicuramente comporta conseguenze differenti rispetto alla separazione consensuale. Il procedimento si divide infatti in due fasi. Nella prima, come accade per la consensuale, il presidente del tribunale tenta di conciliare i due coniugi. In caso di esito positivo, vengono disposti dei provvedimenti, provvisori ed urgenti, che hanno come obiettivo quello di interrompere la convivenza, fissare una somma di denaro a titolo di mantenimento e decidere delle sorti dei minori.

Dopo la pubblicazione della pronuncia dei provvedimenti presidenziali, le parti dovranno presentarsi davanti al giudice designato e competente per la fase istruttoria della causa. In questo frangente, vengono raccolte tutte le prove a sostenimento delle tesi e delle richieste dei rispettivi coniugi. È così che viene posta in essere la seconda fase del procedimento di separazione giudiziale.

La questione più particolare all’interno della separazione giudiziale concerne il mantenimento: il coniuge condannato infatti sarà tenuto al pagamento retroattivo di tutto il pregresso. Inoltre, se ci sono i presupposti, e solo se uno dei coniugi dovesse chiederlo, è possibile addebitare la separazione al coniuge che sta “nello sbaglio”, ovvero, a colui che è venuto meno ai doveri coniugali (ovvero a colui che ha posto in essere maltrattamenti, mancamenti di assistenza morale, adulterio, abbandono del tetto coniugale, e così via).

Ovviamente il giudice va a convalidare l’addebito solo dopo aver effettuato un giudizio comparativo sulle condotte di ambedue i partner, per capire effettivamente quale ha sbagliato. Alla fine la procedura di separazione giudiziale si conclude con una sentenza. Sentenza che si può sempre rivedere ed eventualmente modificare qualora sussistano dei presupposti (ad esempio in caso di cambiamento delle condizioni economiche dei coniugi). Ad ogni modo, con questa procedura, se si trovano le condizioni giuste, è possibile dare il via a tutto l’iter per rendere agevole rapida un domani la procedura di divorzio.

Pur cominciando con una separazione giudiziale, quest’ultima può sempre essere convertita in consensuale. Non si può tuttavia fare il contrario: la consensuale non si può trasformare in giudiziale, a meno che non si chieda la modifica in un secondo momento delle condizioni di separazione.